REGOLAMENTO di DISCIPLINA
Il Regolamento di Disciplina è stato redatto tenendo conto di:
• DPR n. 235 del 21.11.2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249 del 24.06.1998,
• Direttiva Ministeriale n°5843/A3 del 16.10.2006 – Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
• D.M. n° 16 del 5.02.2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;
• Prot. n° 30 del 15.03.2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;Il regolamento di disciplina costituisce l’adattamento “interno” dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 modificato dal . DPR n. 235 del 21.11.2007)
Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
4. La condotta degli alunni deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell’art. dello statuto delle studentesse e degli studenti riassunti nei seguenti punti:
* il riconoscimento della funzione formativa ed educativa della comunità scolastica;
* il rispetto dei valori democratici;
* il riconoscimento della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
* il rispetto reciproco di tutte le persone;
* il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 – Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che valorizzi le proprie inclinazioni personali.
2. La scuola ha il dovere di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun alunno.
3. Ogni studente ha diritto a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola.
4. La scuola deve garantire agli studenti il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva affinché possano migliorare il proprio rendimento, secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno.
5. Ogni studente ha diritto al rispetto da parte degli adulti e dei compagni. In particolare gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
6. La scuola deve fornire agli studenti un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona come indicato nelle finalità educative e didattiche del Piano dell’Offerta Formativa del Fermi.
7. La scuola s’impegna a promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, compatibilmente con le risorse finanziarie che ha a disposizione
Art. 3 – Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’istituto.
4. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. In particolare sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio scolastico.
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni.
6. Gli studenti sono tenuti a non utilizzare il telefono cellulare in classe, a non fumare all’interno dei locali della scuola e, in generale, a rispettare le norme previste dal Regolamento d’Istituto.
Art. 4 – Mancanze Disciplinari
I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con i provvedimenti indicati negli articoli successivi :
• presentarsi sistematicamente in ritardo a scuola senza validi motivi;
• spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio;
• disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
• non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica;
• falsificare le firme su verifiche o note degli insegnanti;
• dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici;
• portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
• usare il cellulare;
• non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto;
• sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
• offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
• comportarsi in modo violento e/o aggressivo nei confronti del personale scolastico o i compagni;
• usare un linguaggio non consono all’ambiente scolastico;
• fumare nei locali scolastici e nelle sue pertinenze;
• falsificare la firma sul libretto delle assenze;
• ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall’insegnante.
E’ vietato indossare bermuda, pantaloni corti, cappello, top e/o canottiere senza maniche.
Art. 5 – Disciplina
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi.
2. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l’altrui personalità.
3. L’istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti (gravi e/o reiterati) che configurano mancanze disciplinari (art. 4) con riferimento ai doveri elencati nell’Art. 3, indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri regolativi seguenti:
4. Le sanzioni
• Sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni e sono ispirate al principio della responsabilizzazione e, per quanto possibile, al principio della gradualità e della riparazione del danno.
• Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio.
• Vanno comminate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione dell’accaduto e dopo aver invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni. Preferibilmente dovrebbero essere convertite in attività a favore della comunità scolastica.
• Sono personali e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto dello studente con l’istituzione scolastica.
• Possono essere anche collettive, nel caso in cui non si individui l’autore o gli autori dell’infrazione. In ogni caso è opportuno ricorrere il meno possibile a tali sanzioni.
• Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni alle strutture, ai macchinari e ai sussidi didattici dell’istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all’integrale riparazione del danno. Se non è possibile individuare un responsabile, il risarcimento del danno è ripartito equamente su tutti gli studenti presenti.
5. Tipologia delle sanzioni
• Richiamo verbale
da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
• Richiesta formale di scuse
da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA.
• Ammonizione formale
da parte del Dirigente Scolastico o dei docenti: scritta sul registro di classe e/o sul diario
• Sospensione dell’intervallo per lo studente o per la classe per un periodo adeguato alla mancanza disciplinare
da parte del C.d.C., del Dirigente Scolastico o del singolo insegnante.
• Convocazione dei genitori
da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato o del Coordinatore del C.d.C. o di un docente della classe da effettuare per via telefonica o per iscritto.
• Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori.
decisa dal Dirigente Scolastico, dal Vicario, da un Collaboratore o dal Coordinatore del C.d.C., e comunicata ai genitori telefonicamente o per iscritto.
• Sospensione dalle visite d’istruzione
deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria, con la sola componente dei docenti e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico.
• Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo da 1 a 3 giorni.
deliberata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e/o dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria nella sua composizione ristretta ai soli docenti
• Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni.
deliberata dal C.d.C. convocato anche in seduta straordinaria nella sua composizione allargata a tutte le sue componenti, resa esecutiva dal Dirigente scolastico.
• Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compreso l’allontanamento fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi
deliberata dal Consiglio di Istituto e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico. Per questo tipo di sanzioni, come indicato nello Statuto delle studentesse e degli studenti ( in particolare nelle modifiche introdotte col DPR n. 235 del 21.11.2007) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” oppure deve esservi una concreta situazione di “pericolo per l’incolumità delle persone” od anche, nel caso di allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, atti di grave violenza tali “da ingenerare un elevato allarme sociale” e l’impossibilità di “un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
6. Sostituzione delle sanzioni
Al fine di rafforzare l’azione educativa della punizione il Consiglio di Classe può decidere recuperare lo studente alla vita della scuola commutando la sanzione in attività di natura sociale, culturale ed in generale con un’ attività la cui finalità sia quella di costituire una riparazione ed un ammonimento.
In particolare, le attività previste sono:
* pulizia o ripristino di locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati;
* supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre;
* altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso.
7. Procedura di irrogazione delle sanzioni
Per le infrazioni che prevedono l’ammonizione
* il docente che rileva l’infrazione, sentito lo studente, qualora lo ritenga necessario, provvede direttamente.
Per le infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni per meno di 3 giorni si procede nel modo seguente:
* il docente o l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l’infrazione deve segnalare tempestivamente per iscritto il fatto al Dirigente Scolastico e il docente, contestualmente, dovrà apporre una nota sul registro di classe;
* il Dirigente Scolastico o suo delegato, sentito l’alunno in presenza del Coordinatore del C.d.C., delibera la sanzione da 1 a 3 giorni o convoca il Consiglio di Classe ristretto;
* la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta o tramite telefonata a cura del Coordinatore del C.d.C. ed è indirizzata ai genitori.
Per le infrazioni che prevedono la sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni si procede nel modo seguente:
* il docente o l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l’infrazione deve segnalare tempestivamente per iscritto il fatto al Dirigente Scolastico e il docente, contestualmente, dovrà apporre una nota sul registro di classe;
* qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario, inoltra la segnalazione con propria valutazione al Coordinatore del C.d.C. che convocherà entro tre giorni il Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti, invitando l’alunno a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;
* il Consiglio di Classe, ascoltato l’alunno, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
* la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta o tramite telefonata a cura del Coordinatore del C.d.C. ed è indirizzata ai genitori.
Per le infrazioni che prevedono l’espulsione si procede nel modo seguente:
* il docente o l’assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico che rileva l’infrazione deve segnalare per iscritto il fatto al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dall’accaduto;
* qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario, inoltra la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio d’Istituto;
* il Presidente convoca entro tre giorni il Consiglio d’Istituto, invitando l’alunno a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;
* il Consiglio d’Istituto, ascoltato l’alunno se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
* la comunicazione della decisione è effettuata in forma scritta a cura del Dirigente Scolastico ed è indirizzata ai genitori
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esami sono irrogate dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 6 – Comitato di Garanzia
1. Il Comitato di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da due docenti, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti. Tutte le componenti sono nominate dal Consiglio d’Istituto. È previsto un numero di supplenti, per ciascuna componente, pari al numero di membri effettivi. Nel caso in cui un membro del Comitato di Garanzia sia parte in causa (il docente che ha irrogato la sanzione o lo studente che ha commesso l’infrazione) lo stesso sarà sostituito da uno dei membri supplenti. Il Comitato di Garanzia resta in carica due anni e nel caso in cui un membro decada sarò sostituito dall’organo che l’ha nominato.
2. Il Comitato di Garanzia deve:
• dirimere i conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al presente Regolamento di Disciplina;
• decidere sui ricorsi per l’abrogazione delle sanzioni disciplinari.
Per la validità delle deliberazioni non è necessario che in prima convocazione siano presenti tutti i membri.
Il voto di astensione è considerato favorevole alla decisione assunta dall’organo che ha inflitto la sanzione.
Art. 7 – Impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari superiori ai tre giorni è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione al Comitato di Garanzia.
2. Il Comitato di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora il Comitato di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Art. 8 – Disposizioni Finali
Il presente Regolamento, salvo modifiche effettuate prima della scadenza, ha validità triennale e viene deliberato dal Consiglio d’Istituto.
con aggiornamenti successivi