Nel quadro del regolamento interno di istituto, si è tenuto opportuno raccogliere una serie di norme specifiche per l’utilizzo dei laboratori.
Si evidenzia come tali norme non devono essere considerate puramente disciplinari, ma accettate come necessario strumento operativo, per l’ottimale ed efficiente organizzazione dei laboratori, dato anche il costo rilevante di tutte le apparecchiature che sono patrimonio della comunità, e che pertanto è doveroso conservare funzionali ed efficienti.
Per tutti i laboratori viene nominato un responsabile che collaborerà con il responsabile dell’ufficio tecnico e il DSGA.
Per il corso serale il ritiro della chiavi, previa firma su apposito registro, avverrà nel box dei collaboratori scolastici antistante la vicepresidenza.
Per il corso diurno non è previsto il ritiro delle chiavi in quanto l’apertura e la chiusura del laboratorio è affidata ai collaboratori scolastici.
Art. 1) Il Dirigente Scolastico ad inizio anno nominerà un responsabile il quale riceverà dal DSGA l’elenco di tutti i beni inventariati e con l’aiuto dell’Assistente Tecnico assegnato effettuerà la ricognizione inventariale comunicando eventuali variazioni.
A fine anno sarà cura del responsabile il controllo dell’attuale partitario redigendo una relazione sullo stato delle apparecchiature.
Art. 2) L’ingresso e la permanenza degli studenti nei laboratori sono consentiti soltanto in presenza del docente di teoria o del docente tecnico-pratico.
Art. 3) Sarà cura del docente avvisare in tempo utile e almeno una settimana prima laddove necessario, gli assistenti tecnici delle esercitazioni che si intendono realizzare, in modo che gli assistenti tecnici siano in grado all’inizio di ogni lezione, di mettere a disposizione il materiale, gli strumenti e le attrezzature utili per lo svolgimento delle stesse.
Art. 4) L’assistente tecnico, al termine dell’esercitazione,controllerà l’integrità di tutto il materiale, comunicando al docente danni riscontrati per gli eventuali e tempestivi provvedimenti.
Art. 5) Lo studente sarà responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che usa, rispondendo personalmente di ammanchi o rotture provocate da incuria e uso improprio. In questo caso verrà addebitato allo studente l’intero costo del danno.
Art. 6) Il sub-consegnatario, anche su indicazione di altri docenti o dell’assistente tecnico, segnala immediatamente all’ufficio tecnico eventuali guasti o malfunzionamenti tramite un opportuno modulo prestampato (richiesta d’intervento).
Art. 7) L’ufficio tecnico individua la tipologia di intervento necessario e il DSGA incarica il personale tecnico preposto.
Art. 8) Il personale tecnico che è incaricato del lavoro compila una scheda di descrizione dell’intervento svolto che verrà controfirmata dall’ufficio tecnico e dal subconsegnatario e consegnata in copia al DSGA.
Art. 9) Le sottrazioni di apparecchiature vanno immediatamente segnalate al subconsegnatario e al DSGA.
Art. 10) E’ fatto divieto a tutti di trasferire attrezzature didattiche senza la preventiva autorizzazione scritta del docente sub-consegnatario che avvertirà immediatamente l’assistente tecnico, che curerà il movimento del suddetto materiale. Chi provoca danni alle attrezzature avute in prestito ne è direttamente responsabile.
Art. 11) Gli assistenti tecnici eseguiranno manutenzioni ordinarie con periodiche verifiche circa la funzionalità delle apparecchiature. Dovranno inoltre tener rapporti con l’ufficio magazzino per quanto attiene al materiale di consumo per la reintegrazione dello stesso.
Art. 12) Agli studenti che facessero richiesta di accesso ai laboratori per la realizzazione di relazioni o tesine per gli esami di Stato potrà esserne consentito l’utilizzo previa autorizzazione scritta del docente sub-consegnatario e con la presenza di un docente che è il diretto responsabile.
Art. 13) Gli studenti non possono accedere ai laboratori ed iniziare alcuna esercitazione (laddove previsto), se non hanno l’abbigliamento e gli accessori previsti dalle correnti norme infortunistiche. La responsabilità del rispetto di tali norme è affidata al docente presente in laboratorio.
Art. 14) Durante le ore di laboratorio, ove previsto dal loro orario, gli assistenti tecnici dovranno essere presenti per supportare i docenti nell’attività didattica e per operare una fattiva sorveglianza e controllo delle apparecchiature utilizzate dagli studenti.
Art. 15) Nei periodi in cui non c’è attività didattica nei laboratori, responsabili dei medesimi sono gli assistenti tecnici assegnati in orario di servizio. La gestione della suddetta responsabilità prevede, in caso di allontanamento dal posto di lavoro, il deposito della chiave al collaboratore scolastico o in caso di assenza al centralino.
Art. 16) E’ assolutamente vietato consumare cibi o bevande all’interno dei laboratori.
Art. 17) E’ vietato l’uso delle apparecchiature per lavori di carattere personale.
Art. 18) E’ vietato l’accesso ai laboratori a persone estranee all’istituto.
Art. 19) L’accesso nelle aule speciali aula Cisco (ex 37), aula Sun (ex 73) è consentito solo alle seguenti figure professionali:
a) docente sub-consegnatario b) DS, collaboratori del DS, responsabile Ufficio Tecnico e DSGA.
Ai docenti e agli assistenti tecnici l’accesso è consentito solo per corsi specifici o per progetti approvati con relativa documentazione consegnata al sub-consegnatario.
Vige l’obbligo di firma leggibile su apposito registro depositato in laboratorio con orario d’ingresso e d’uscita e relativa classe.
Art.20) Per l’accesso nelle aule speciali 44 e 45 le chiavi saranno prelevate e consegnate al personale dai collaboratori scolastici presso il centralino dell’istituto.
Il presente regolamento è stato approvato in data 09/02/2010 dal Consiglio di Istituto e dovrà essere affisso in ogni laboratorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Nanetti)